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Art. 1. Costituzione, denominazione e sede
È costituita l’Associazione di ispirazione cattolica e senza scopo di lucro denominata:
“FaBED – FAMIGLIE di BAMBINI con ERNIA DIAFRAMMATICA”
(in seguito detta: “Associazione”).
L’Associazione ha sede in  Trevignano Romano (RM) via Tevere 6.
L’Associazione potrà istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all’estero. Per il conseguimento delle finalità sociali l’Associazione potrà aderire a organizzazioni nazionali ed internazionali. La durata dell’Associazione è fissata fino al trentuno dicembre duemilanovanta, e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei soci.


Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di assistere e supportare le Famiglie di o, in attesa di, Bambini affetti dalla patologia definita “Ernia Diaframmatica Congenita” o di Bambini già sottoposti ad intervento chirurgico per riparazione di detta ernia diaframmatica, proponendo iniziative che valorizzino e accrescano:
–                 la conoscenza della malattia e la comprensione di tutti gli aspetti ad essa legati, in maniera chiara e comprensibile;
–                 la capacità e la possibilità di aggregazione, integrazione e di incontro tra le Famiglie con Bambini nati affetti da ernia diaframmatica;
–                 la conoscenza da parte delle Istituzioni della patologia;
–                 la tutela della vita nascente;
–                 l’attenzione, il servizio e la solidarietà verso il prossimo.  
Al fine di raggiungere lo scopo sociale, l’Associazione si propone di svolgere attività e fornire servizi diversificati, principalmente e non esclusivamente nei seguenti ambiti:  
Assistenziale
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà effettuare:
·         attività di accompagnamento verso tutte le strutture sanitarie delle Famiglie che lo richiedano;
·         essere presente, con i propri associati, nelle sale di attesa degli ospedali a sostegno dei Genitori con figli ricoverati per Ernia Diaframmatica congenita;
·         creare uno spazio web di informazione medico-scientifica, di raccolta di testimonianze, di consulenza gratuita, da parte di soci-medici, per gli aspetti di carattere medico;
·         attività di assistenza morale e psicologica anche via telefonica e telematica.
 Educativo
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
L’Associazione potrà effettuare attività di formazione negli ambiti che verranno ritenuti più opportuni. Ad esempio, potrà proporre corsi sulla comunicazione, sulle relazioni interpersonali, effettuare e promuovere attività di counseling e mediazione familiare. L’Associazione potrà inoltre effettuare lo studio, l’approfondimento e la ricerca negli ambiti del counseling e della mediazione familiare.
L’ Associazione potrà promuovere ogni attività di educazione, istruzione e ricreazione. Potrà, ad esempio, organizzare convegni e workshop sul tema medico-scientifico coinvolgendo strutture pubbliche (ospedali e università) e soggetti privati dell’area medico-ricerca.
 Aggregativo
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
L’Associazione potrà creare e gestire luoghi di incontro, confronto e convivialità, promuovendo raduni e incontri. Potrà svolgere attività commerciali al solo ed esclusivo fine del raggiungimento del suo scopo sociale all’interno dei limiti previsti dalla normativa vigente.
 Solidale
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà ad esempio, svolgere attività di solidarietà nei confronti di quei soggetti che necessitano di un sostegno economico.
 Culturale
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà organizzare visite guidate, manifestazioni culturali, convegni, mostre, concerti.
Potrà effettuare proiezione di film, attività editoriale (libri, musica ecc.), pubblicazioni in ambito culturale.
Potrà favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione di nuove tecniche di indagine diagnostica, di nuovi metodi di assistenza e intervento verso i Bambini affetti dall’Ernia Diaframmatica.
 Politico – Sociale
In tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà ad esempio organizzare convegni, eventi, manifestazioni che conducano il legislatore ad una più completa conoscenza della patologia, al fine di garantire una più ampia tutela giuridica dei soggetti interessati.
 
L’Associazione potrà aderire a federazioni, associazioni e consorzi che abbiano valori e scopi affini a quelli dell’Associazione stessa; potrà ricercare collegamenti e stipulare accordi e contratti con pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni private, con organismi culturali anche di rilievo nazionale ed internazionale, con istituzioni sociali e con organismi pubblici e privati.
L’Associazione potrà quindi svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.


Art. 3.  Aderenti all’Associazione: criteri di loro ammissione ed esclusione, diritti e doveri.
L’Associazione, con gli scopi di cui all’art. 2, è apartitica, e, nel rispetto del più ampio pluralismo costituzionalmente inteso, è aperta all’accoglienza di qualunque persona ne faccia richiesta.
L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo dichiarando:
–                 di voler partecipare alla vita associativa;
–                 di condividere gli scopi e le finalità istituzionali;
–                 di accettare, senza riserva, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.
 
L’adesione comporta il pagamento della somma stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo a titolo di quota associativa e le quote versate andranno a confluire nel patrimonio economico dell’Associazione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed eventuali altri contributi richiesti dall’ Assemblea o dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale ha validità per l’anno solare per il quale è stata  versata. Coloro che non avranno rinnovato l’adesione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale hanno già versato la quota associativa, saranno considerati morosi.
 
Gli associati si distinguono in:
a)       soci fondatori: coloro che risultano dall’Atto Costitutivo dell’Associazione;
b)       soci sostenitori: quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo straordinario, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali;
c)       soci onorari: quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all’affermazione dell’Associazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
d)       soci ordinari: tutti gli altri.
 
Il rapporto associativo che lega i soci all’Associazione è unitario, per cui tutti i soci, siano essi fondatori, sostenitori, onorari oppure ordinari, hanno medesimi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
A tutti i soci sarà assicurata disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’ammissione a socio implica l’iscrizione del socio nel Registro dei soci.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione stes­sa.
 
La qualifica di associato si perde per:
a)       dimissione volontaria. La dichiarazione di recesso ha validità dopo novanta giorni a partire dalla data di comunicazione della stessa che dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
b)       esclusione deliberata dall’Assemblea per i gravi motivi esplicitatati nel presente Statuto; La delibera deve essere comunicata all’associato con le stesse modalità previste per le convocazioni assembleari o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
c)       esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi esplicitatati nel presente Statuto; L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’associato con le stesse modalità previste per le convocazioni assembleari o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera di esclusione, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione di cui sopra. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il socio moroso decaduto dalla qualifica di socio.
d)       decesso.
 
Ai fini della perdita della qualifica di associato sono considerati gravi motivi:
–        comportamenti in contrasto con i fini e i principi associativi;
–        mancato rispetto dei doveri statutari e di quelli contemplati negli eventuali regolamenti interni;
–        comportamento indegno;
–        altre obbligazioni contratte con l’Associazione;
–        morosità nel pagamento della quota associativa o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione;
 L’esclusione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.
 Gli associati hanno diritto di:
–        partecipare all’Assemblea
–        partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
–        dare le dimissioni in qualsiasi momento;
–        partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali  Regolamenti;
 Gli associati, se maggiorenni, hanno diritto di:
–        votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
–        essere eletti alle cariche associative.
 Gli associati hanno l’obbligo di:
–        rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
–        osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
–        pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
–        mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.


Art. 4. Quote associative
Le quote associative si distinguono in:
Quote associative ordinarie: quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota associativa annuale.
Quote associative straordinarie: le quote fissate dal Consiglio Direttivo, al fine di sopperire al fabbisogno di fondi.
 La quota associativa ordinaria è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Se nell’anno in corso il socio dimissionato intendesse iscriversi nuovamente, sarà tenuto a corrispondere la quota associativa del relativo anno.
Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.


Art. 5. Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)       il patrimonio iniziale di Euro 100,00 (cento/00)
b)       quote associative straordinarie;
c)       donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d)       erogazioni liberali e elargizioni;
e)       contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
f)         contributi privati di persone fisiche, imprese, associazioni e società;
g)       rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
h)       entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
i)         entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali per il perseguimento delle attività istituzionali;
j)         eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
k)       beni acquistati o comunque ricevuti e da ogni altra posta attiva;
l)         altri proventi di gestione.
 
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
Il patrimonio dell’Associazione, costituito come sopra descritto, è indivisibile.
I versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e non sono trasmissibili a terzi.


Art. 6. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
–            l’Assemblea degli associati;
–            il Consiglio Direttivo;
–            il Presidente.
E’ prevista la eleggibilità libera degli organi amministrativi.


Art. 7.  Assemblea degli associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è composta da tutti i suoi soci.
 E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età.
Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
 L’avviso di convocazione dell’Assemblea viene pubblicizzato almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea stessa, per mezzo di almeno una delle seguenti modalità:

  • per iscritto (lettera, fax o posta elettronica) a ciascun interessato a cura del  Consiglio Direttivo ;
  • per pubblicazione sul sito internet dell’ Associazione.
     
    Esso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
    La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo l’orario previsto per la prima convocazione.
    L’Assemblea  si riunisce in via ordinaria almeno una volta, entro il 31 maggio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed ogni 10 anni per l’elezione delle cariche sociali.
    L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:
    a)       quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 30 percento dei soci;
    b)       quando la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richieda la convocazione al Presidente;
    c)       in ogni caso e momento dal Presidente, in situazioni di necessità ed urgenza.
    Nei casi sub a) e b), il Presidente deve convocare l’Assemblea entro due mesi e con le modalità di cui sopra.
    L’Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
    In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.
    Non sono ammessi voti plurimi.

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai votanti.
Gli astenuti non si computano tra i votanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno riportate nel libro dei verbali dell’ Assemblea a cura del Segretario di volta in volta nominato dal Presidente.
L’Assemblea ha il compito di:
a)       deliberare in merito all’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale sull’andamento della gestione;
b)       eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
c)       esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando, ove necessario le relative deliberazioni;
d)       deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui all’articolo 12;
e)       deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione di ogni eventuale regolamento Interno;
f)         assumere i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci secondo quanto indicato nell’articolo 3.;
g)       deliberare relativamente allo scioglimento dell’Associazione. Per lo scioglimento dell’Associazione sono previste le particolari norme di cui all’articolo 13;
h)       deliberare sulla nomina di uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea verranno rese pubbliche con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea stessa.


Art. 8. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri compreso il Presidente, i quali dureranno in carica 10 anni e comunque fino alla loro sostituzione. Per il primo decennio il Consiglio Direttivo è costituito secondo quanto indicato nell’ Atto Costitutivo.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su invito del presidente e  per redigere il rendiconto economico e finanziario, nonché ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o che almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso lo richieda al Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.
La convocazione deve essere effettuata per iscritto ed essere inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione e dovrà specificare il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo quella della prima, con almeno la presenza di un terzo dei suoi componenti oltre il Presidente.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, in particolare:
–            provvede all’amministrazione dell’Associazione, e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, ivi compreso l’acquisto, la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili e di automezzi;
–            accoglie o respinge le domande di ammissione e di dimissione degli associati;
–            redige il rendiconto economico  e finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
–            redige i programmi di attività sociale annuali e pluriennali per sottoporli al vaglio dell’Assemblea;
–            cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
–            favorisce la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
–            delibera circa l’esclusione dei soci;
–            gestisce l’ordinaria amministrazione;
–            può assumere personale dipendente determinandone le competenze;
–            può stipulare contratti di collaborazione;
–            fa funzionare razionalmente l’Associazione, tenendo presenti i principi etici, solidali e sociali che reggono la stessa;
–            può conferire mandati a professionisti;
–            può sottoscrivere i contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
–            può redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione;
–            determina l’ammontare della quota associativa ordinaria annuale che ogni socio deve versare e stabilisce eventuali quote straordinarie;
–            qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea,  il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti a maggioranza assoluta di voti il  Vice Presidente;
–            assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
–            può istituire commissioni o gruppi di lavoro, anche con esperti al di fuori degli iscritti all’Associazione, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
–            potrà affidare incarichi agli associati o a terzi;
–            potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o a più membri del Consiglio;
–            gestisce il Registro dei Soci;
–            compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto o la legge non attribuiscano specificatamente ad altri organi dell’Associazione.


Art. 9. Presidente
Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, è il presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
–                  ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; nonché nei confronti delle pubbliche autorità;
–                  è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni, eredità, lasciti testamentari, di ogni natura;
–                  ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
–                  può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a favore di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, con apposita delega scritta;
–                  convoca e presiede le assemblee dei soci;
–                  convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
–                  dirige e coordina le attività del Consiglio Direttivo e delle eventuali commissioni o gruppi di lavoro.
–                  in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.


Art. 10. Bilancio
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto un apposito rendiconto economico e finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati, con le modalità previste nel presente Statuto.
Il rendiconto annuale verrà pubblicizzato con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci.


Art. 11. Divieto di distribuzione di utili
All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli a­vanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu­zionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 12. Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno dieci associati.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea riunita in via straordinaria.


Art. 13. Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione si estingue secondo le modalità previste nell’articolo 27 del Codice Civile. Inoltre, l’Associazione si può sciogliere per decisione dell’ Assemblea straordinaria dei soci. Per le deliberazioni assembleari relative allo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci, che deliberano a maggioranza assoluta dei voti espressi.
In caso di estinzione per qualunque causa, dell’Associazione, questa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 14. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile, le leggi vigenti in materia di associazioni e le leggi della Repubblica Italiana.

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