
Statuto dell'Associazione Fa.B.E.D.
È costituita l’Associazione di ispirazione
cattolica e senza scopo di lucro denominata:
“FaBED
- FAMIGLIE di BAMBINI con ERNIA DIAFRAMMATICA”
(in seguito detta: “Associazione”).
L’Associazione ha sede in
Trevignano Romano (RM) via Tevere 6.
L'Associazione potrà istituire sedi,
succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero. Per il
conseguimento delle finalità sociali l’Associazione potrà aderire a
organizzazioni nazionali ed internazionali. La durata dell'Associazione è
fissata fino al trentuno dicembre duemilanovanta, e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L’Associazione è un ente di diritto privato
senza fine di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di assistere e
supportare le Famiglie di o, in attesa di, Bambini affetti dalla patologia
definita “Ernia Diaframmatica Congenita” o di Bambini già sottoposti ad
intervento chirurgico per riparazione di detta ernia diaframmatica, proponendo
iniziative che valorizzino e accrescano:
-
la capacità e la possibilità di aggregazione, integrazione e di
incontro tra le Famiglie con Bambini nati affetti da ernia diaframmatica;
-
la conoscenza da parte delle Istituzioni della patologia;
-
la tutela della vita nascente;
-
l’attenzione, il servizio e la solidarietà verso il prossimo.
Al fine
di raggiungere lo scopo sociale, l’Associazione si propone di svolgere attività
e fornire servizi diversificati, principalmente e non esclusivamente nei
seguenti ambiti:
Assistenziale
In
tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività
ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà
effettuare:
·
attività di accompagnamento verso tutte le strutture sanitarie
delle Famiglie che lo richiedano;
·
essere presente, con i propri associati, nelle sale di attesa
degli ospedali a sostegno dei Genitori con figli ricoverati per Ernia
Diaframmatica congenita;
·
creare uno spazio web di informazione medico-scientifica, di
raccolta di testimonianze, di consulenza gratuita, da parte di soci-medici, per
gli aspetti di carattere medico;
·
attività di assistenza morale e psicologica anche via telefonica
e telematica.
In
tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività
ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
L’Associazione
potrà effettuare attività di formazione negli ambiti che verranno ritenuti più
opportuni. Ad esempio, potrà proporre corsi sulla comunicazione, sulle
relazioni interpersonali, effettuare e promuovere attività di counseling e
mediazione familiare. L’Associazione potrà inoltre effettuare lo studio,
l’approfondimento e la ricerca negli ambiti del counseling e della mediazione
familiare.
L’
Associazione potrà promuovere ogni attività di educazione, istruzione e
ricreazione. Potrà, ad esempio, organizzare convegni e workshop sul tema
medico-scientifico coinvolgendo strutture pubbliche (ospedali e università) e
soggetti privati dell’area medico-ricerca.
In
tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività
ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
L’Associazione
potrà creare e gestire luoghi di incontro, confronto e convivialità,
promuovendo raduni e incontri. Potrà svolgere attività commerciali al solo ed
esclusivo fine del raggiungimento del suo scopo sociale all’interno dei limiti
previsti dalla normativa vigente.
In
tale ambito l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività
ritenute opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà
ad esempio, svolgere attività di solidarietà nei confronti di quei soggetti
che necessitano di un sostegno economico.
Potrà
organizzare visite guidate, manifestazioni culturali, convegni, mostre,
concerti.
Potrà
effettuare proiezione di film, attività editoriale (libri, musica ecc.),
pubblicazioni in ambito culturale.
Potrà favorire lo studio,
l’approfondimento e la diffusione di nuove tecniche di indagine diagnostica,
di nuovi metodi di assistenza e intervento verso i Bambini affetti dall’Ernia
Diaframmatica.
In tale ambito
l’Associazione potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute
opportune ai fini del raggiungimento del suo scopo.
Potrà ad esempio
organizzare convegni, eventi, manifestazioni che conducano il legislatore ad una
più completa conoscenza della patologia, al fine di garantire una più ampia
tutela giuridica dei soggetti interessati.
L’Associazione potrà
aderire a federazioni, associazioni e consorzi che abbiano valori e scopi affini
a quelli dell’Associazione stessa; potrà ricercare collegamenti e stipulare
accordi e contratti con pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni
private, con organismi culturali anche di rilievo nazionale ed internazionale,
con istituzioni sociali e con organismi pubblici e privati.
L’Associazione potrà quindi
svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga
ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
L’Associazione si compone di un numero
illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano
espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo dichiarando:
-
di voler partecipare alla vita associativa;
-
di condividere gli scopi e le finalità istituzionali;
-
di accettare, senza riserva, lo Statuto e gli eventuali
Regolamenti interni.
L’adesione comporta il pagamento della somma
stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo a titolo di quota
associativa e le quote versate andranno a confluire nel patrimonio economico
dell’Associazione.
Gli associati devono versare quote associative
annuali ed eventuali altri contributi richiesti dall’ Assemblea o dal
Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale ha validità per l’anno
solare per il quale è stata versata.
Coloro che non avranno rinnovato l’adesione entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale hanno già versato la quota associativa,
saranno considerati morosi.
Gli associati si distinguono in:
a)
soci fondatori: coloro che risultano dall’Atto
Costitutivo dell’Associazione;
b)
soci sostenitori: quegli enti, persone giuridiche,
associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone
fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso
un contributo straordinario, ovvero con una attività professionale di
particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
c)
soci onorari: quegli enti, persone giuridiche,
associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone
fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa
e presente, possono contribuire all’affermazione dell'Associazione ed al suo
prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a
riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
d)
soci ordinari: tutti gli altri.
Il rapporto associativo che lega i soci
all’Associazione è unitario, per cui tutti i soci, siano essi fondatori,
sostenitori, onorari oppure ordinari, hanno medesimi diritti e doveri nei
confronti dell’Associazione.
A
tutti i soci sarà assicurata disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo.
È esclusa espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L'ammissione a socio implica l'iscrizione del
socio nel Registro dei soci.
Chiunque aderisca all’Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione
stessa.
La qualifica di associato si perde per:
a)
dimissione volontaria. La dichiarazione di recesso ha validità
dopo novanta giorni a partire dalla data di comunicazione della stessa che dovrà
essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
b)
esclusione deliberata dall’Assemblea per i gravi motivi
esplicitatati nel presente Statuto; La delibera deve essere comunicata
all’associato con le stesse modalità previste per le convocazioni assembleari
o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
c)
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi
esplicitatati nel presente Statuto; L’esclusione viene deliberata dal
Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere
comunicata all’associato con le stesse modalità previste per le convocazioni
assembleari o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la
delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’Assemblea; il
ricorso, che sospende la delibera di esclusione, deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra. La decisione dell’Assemblea è
inappellabile.
Il Consiglio Direttivo ha
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il socio moroso decaduto
dalla qualifica di socio.
d)
decesso.
Ai fini della perdita della qualifica di
associato sono considerati gravi motivi:
-
comportamenti in contrasto con i fini e i principi associativi;
-
mancato rispetto dei doveri statutari e di quelli contemplati
negli eventuali regolamenti interni;
-
comportamento indegno;
-
altre obbligazioni contratte con l’Associazione;
-
morosità nel pagamento della quota associativa o di altre
obbligazioni contratte con l’Associazione;
-
partecipare all’Assemblea
-
partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
-
dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti;
-
votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- essere eletti alle cariche associative.
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti
dell’Associazione;
-
osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
-
pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i
contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
-
mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione.
Le quote associative si distinguono in:
Quote associative ordinarie: quelle
fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota
associativa annuale.
Quote associative
straordinarie: le quote fissate dal Consiglio Direttivo, al fine di
sopperire al fabbisogno di fondi.
Le
quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte.
Il Patrimonio
dell’Associazione è costituito da:
a)
il patrimonio iniziale di Euro 100,00 (cento/00)
b)
quote associative straordinarie;
c)
donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d)
erogazioni liberali e elargizioni;
e)
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
f)
contributi privati di persone fisiche, imprese, associazioni e
società;
g)
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
h)
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
i)
entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e
attività commerciali per il perseguimento delle attività istituzionali;
j)
eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
k)
beni acquistati o comunque ricevuti e da ogni altra posta attiva;
l)
altri proventi di gestione.
Ogni operazione finanziaria è
disposta con firma del Presidente.
Il patrimonio
dell’Associazione, costituito come sopra descritto, è indivisibile.
I versamenti effettuati dai
soci non creano altri diritti di partecipazione e non sono trasmissibili a
terzi.
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
E’ prevista la eleggibilità libera degli
organi amministrativi.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante
dell’Associazione ed è composta da tutti i suoi soci.
Il Presidente nomina un Segretario, il quale
dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al
Presidente.
Spetta
al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
- per iscritto (lettera, fax o posta
elettronica) a ciascun interessato a cura del Consiglio
Direttivo ;
- per pubblicazione sul sito internet dell’
Associazione.
Esso deve contenere il giorno, l’ora ed il
luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da
trattare.
La seconda convocazione dovrà essere indetta
almeno 24 ore dopo l’orario previsto per la prima convocazione.
L’Assemblea
si riunisce in via ordinaria almeno una volta, entro il 31 maggio, per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed ogni 10 anni per
l’elezione delle cariche sociali.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria
in qualunque periodo e specificatamente:
a)
quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 30
percento dei soci;
b)
quando la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per
motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richieda la convocazione al
Presidente;
c)
in ogni caso e momento dal Presidente, in situazioni di necessità
ed urgenza.
Nei casi sub a) e b), il Presidente deve
convocare l’Assemblea entro due mesi e con le modalità di cui sopra.
L’Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria
è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
In caso di impedimento a partecipare
all’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta,
da un altro socio, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore
di più di due deleghe.
Non sono ammessi voti plurimi.
L’Assemblea delibera validamente con la metà
più uno dei voti espressi dai votanti.
Gli astenuti non si computano tra i votanti.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno
riportate nel libro dei verbali dell’ Assemblea a cura del Segretario di volta
in volta nominato dal Presidente.
L’Assemblea ha il compito di:
a)
deliberare in merito all’approvazione del rendiconto economico e
finanziario annuale sull’andamento della gestione;
b)
eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
c)
esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo,
adottando, ove necessario le relative deliberazioni;
d)
deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e degli
eventuali Regolamenti. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte
dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui all’articolo 12;
e)
deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione
di ogni eventuale regolamento Interno;
f)
assumere i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci
secondo quanto indicato nell’articolo 3.;
g)
deliberare relativamente allo scioglimento dell’Associazione.
Per lo scioglimento dell’Associazione sono previste le particolari norme di
cui all’articolo 13;
h)
deliberare sulla nomina di uno o più liquidatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea verranno rese
pubbliche con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea
stessa.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo nominato dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri compreso il Presidente, i quali
dureranno in carica 10 anni e comunque fino alla loro sostituzione. Per il primo
decennio il Consiglio Direttivo è costituito secondo quanto indicato nell’
Atto Costitutivo.
I componenti del Consiglio Direttivo possono
essere rieletti.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su invito del
presidente e per redigere il
rendiconto economico e finanziario, nonché ogni volta il Presidente lo ritenga
necessario o che almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso lo richieda
al Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato e
presieduto dal Presidente.
La convocazione deve essere effettuata per
iscritto ed essere inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica, almeno
otto giorni prima della riunione e dovrà specificare il luogo, il giorno,
l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la comunicazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma almeno due giorni prima della data
prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in
prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo quella della prima, con
almeno la presenza di un terzo dei suoi componenti oltre il Presidente.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo,
in particolare:
-
provvede all’amministrazione dell’Associazione, e decide sulla
destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
ivi compreso l’acquisto, la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili e
di automezzi;
-
accoglie o respinge le domande di ammissione e di dimissione degli
associati;
-
redige il rendiconto economico
e finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea per la sua
approvazione;
-
redige i programmi di attività sociale annuali e pluriennali per
sottoporli al vaglio dell'Assemblea;
-
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
-
favorisce la partecipazione dei soci all'attività
dell'Associazione;
-
delibera circa l'esclusione dei soci;
-
gestisce l’ordinaria amministrazione;
-
può assumere personale dipendente determinandone le competenze;
-
può stipulare contratti di collaborazione;
-
fa funzionare razionalmente l’Associazione, tenendo presenti i
principi etici, solidali e sociali che reggono la stessa;
-
può conferire mandati a professionisti;
-
può sottoscrivere i contratti necessari per il buon funzionamento
dell’Associazione;
-
può redigere regolamenti per la disciplina dell’attività
dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per
l’approvazione;
-
determina l’ammontare della quota associativa ordinaria annuale
che ogni socio deve versare e stabilisce eventuali quote straordinarie;
-
qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea,
il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti a maggioranza
assoluta di voti il Vice Presidente;
-
assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
-
può istituire commissioni o gruppi di lavoro, anche con esperti
al di fuori degli iscritti all’Associazione, per l’analisi di determinati
problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
-
potrà affidare incarichi agli associati o a terzi;
-
potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o a più
membri del Consiglio;
-
gestisce il Registro dei Soci;
-
compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che
il presente statuto o la legge non attribuiscano specificatamente ad altri
organi dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione, eletto
dall’Assemblea, è il presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
-
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale
dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; nonché nei confronti
delle pubbliche autorità;
-
è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni,
eredità, lasciti testamentari, di ogni natura;
-
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa;
-
può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a favore di uno o
più componenti del Consiglio Direttivo, con apposita delega scritta;
-
convoca e presiede le assemblee dei soci;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
-
dirige e coordina le attività del Consiglio Direttivo e delle
eventuali commissioni o gruppi di lavoro.
-
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di
dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice
Presidente.
L’esercizio
sociale dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto un apposito
rendiconto economico e finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e
precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese
per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti
degli associati, con le modalità previste nel presente Statuto.
Il rendiconto annuale verrà pubblicizzato con
le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci.
All’Associazione è fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le proposte di modifica dello Statuto devono
essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno dieci
associati.
Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea riunita in via straordinaria.
L’Associazione si estingue secondo le modalità
previste nell’articolo 27 del Codice Civile. Inoltre, l’Associazione si può
sciogliere per decisione dell’ Assemblea straordinaria dei soci. Per le
deliberazioni assembleari relative allo scioglimento dell’Associazione è
necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci, che deliberano a maggioranza
assoluta dei voti espressi.
In caso di estinzione per qualunque causa,
dell’Associazione, questa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto,
valgono le norme del codice civile, le leggi vigenti in materia di associazioni
e le leggi della Repubblica Italiana.